Imposta di soggiorno
L’imposta è destinata a finanziare gli interventi per il turismo, compresi gli interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico e per l’organizzazione e la realizzazione di eventi culturali
Ultima modifica 25 giugno 2024
Il Comune ha istituito l’imposta di soggiorno con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13.06.2023 e ha approvato il nuovo Regolamento per l’applicazione. L’imposta è destinata a finanziare gli interventi per il turismo, compresi gli interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico e per l’organizzazione e la realizzazione di eventi culturali.
A chi è rivolta
- Il tributo è dovuto dal soggetto, non residente nel Comune di Rozzano, che pernotta in una delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
L’imposta va versata direttamente al gestore della struttura ricettiva che rilascia apposita ricevuta. - L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi, salvo i casi di esenzione.
- Chi omette il pagamento è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Tariffe applicate
L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata in base alla tipologia della struttura ricettiva.
Quattro stelle € 4,00
Tre stelle e categorie inferiori € 3,00
Bed & Breakfast – Affittacamere € 2,50
Altre strutture previste dalla normativa regionale € 2,50
Esenzioni dal versamento dell’imposta
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i seguenti soggetti:
a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti presso il Comune di Rozzano al momento del pernottamento;
b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive, a seguito di provvedimenti adottati da Autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi di natura straordinaria e per finalità di soccorso
umanitario;
d) coloro i quali abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età;
e) le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992 e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza, per i cittadini stranieri.
Per scaricare la deliberazione di Consiglio Comunale comprensiva del Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno clicca qui