Commercio di cose antiche o usate

Per cose antiche o usate si intendono beni di interesse storico, archeologico, artistico, mobili e oggetti d'arte, oggetti di pregio o preziosi, autoveicoli d'epoca

Ultima modifica 24 giugno 2024

Chi intende far commercio di cose usate o antiche deve presentare dichiarazione contenente l’indicazione della sede dell’esercizio precisando se si tratti di commercio di oggetti avente valore storico ed artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.

Se la vendita di merci antiche o usate avviene su aree pubbliche, ai sensi dell’art. 21 comma 11 ter della L.R. n. 6/2010, l’operatore deve esporre apposito cartello, ben visibile al pubblico, recante l’indicazione di “prodotto usato o antico”.

Permane l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei beni antichi ed  usati, ma non è più dovuta la relativa vidimazione.    

Per informazioni: Ufficio commercio


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